Un lascito testamentario è una donazione inserita all’interno del proprio testamento e indirizzata a organizzazioni no profit, con l’obiettivo di sostenere e finanziare attività e progetti benefici e di utilità sociale. Per attivare questa donazione, che diventa effettiva solo al momento della propria morte, occorre esprimere in modo chiaro le proprie volontà attraverso il testamento olografo (privato e scritto a mano, contenente data e luogo della stesura e debitamente firmato), quello pubblico (redatto da un notaio in presenza di due testimoni) o quello segreto (scritto in autonomia e consegnato poi ad un notaio con due testimoni presenti). È possibile inoltre nominare una persona di fiducia come esecutore testamentario, per garantire l’attuazione delle proprie volontà.
Nel testamento va descritto con precisione l’ente beneficiario e il bene donato, rispettando sempre la quota di legittima, cioè quella parte di eredità che di diritto spetta legalmente agli eredi legittimari (coniuge, figli, e genitori se ci sono). Solo la quota disponibile, cioè l’altra parte del patrimonio, può essere destinata liberamente. C’è un altro aspetto da conoscere quando si parla di lascito testamentario: uno dei dubbi maggiori riguarda le imposte associate. Se ti stai chiedendo come funziona la parte burocratica per questo tipo di donazione, scopri di più sulla tassazione di un lascito testamentario in questo articolo.
Tassazione del lascito testamentario
Come ogni altra donazione in favore di organizzazioni no profit, anche i lasciti testamentari sono totalmente esenti da imposta di successione e donazione. Anche quando si tratta di beni immobili a favore di questi enti, vengono annullate tutte le imposte ipotecarie e catastali previste per le attività di trascrizione voltura.
Le uniche tasse da pagare se si decide di fare un testamento solidale, ma che sono di importo minimo, oltre a quelle per la stesura del testamento stesso (a meno che non si decida di optare per il modello olografo scritto in modo autonomo) sono quelle legate all’attività svolta dalla pubblica amministrazione (tassa d’Archivio e per l’attività di trascrizione).
Un lascito solidale a un’organizzazione no profit non comporta quindi il pagamento di alcuna imposta o tassa, sia al momento della scrittura del testamento sia quando avviene la sua apertura: il valore di quanto viene lasciato, immobili compresi, non sconta alcun importo dovuto proprio all’imposta di successione o altra imposta.
Questo viene fatto per incentivare questo tipo di donazione e aumentare il numero di persone che decidono di sostenere cause benefiche di grande importanza a livello sociale in tutto il mondo. Diventa quindi fondamentale che nel testamento sia presente l’indicazione del motivo del lascito e del beneficiario, pena il possibile annullamento.
Benefici fiscali del lascito testamentario
Sempre dal punto di vista fiscale, il lascito testamentario differisce dalle donazioni in quanto non garantisce nessun tipo di sgravio fiscale. Quando si effettua una donazione a un ente no profit, questa può infatti essere deducibile o detraibile all’interno della propria dichiarazione dei redditi.
Si può detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 30% degli oneri per le donazioni in denaro o in natura, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Oppure, si può scegliere di dedurre la donazione in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore dal reddito complessivo netto fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Questi benefici fiscali non sono invece previsti per i lasciti testamentari, che però hanno il beneficio di non essere sottoposti ad alcun tipo di imposta, oltre ad assicurare che il proprio patrimonio verrà usato per cause benefiche di rilievo nel momento in cui si smette di vivere.
